Art. 4
In vigore dal 30 lug 1985
1. Nel caso in cui, per la moneta di uno stato membro, il divario monetario effettivo di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 sia uguale o superiore a 2,5 punti percentuali, la Commissione fissa un coefficiente monetario corrispondente al divario monetario effettivo. Tuttavia se nel corso della campagna di commercializzazione, il divario monetario effettivo è inferiore a 2,5 punti percentuali rispetto a quello fissato precedentemente, si continua ad applicare quest'ultimo. Il divario monetario effettivo da prendere in considerazione per le monete di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 974/71 è quello constatato nel periodo compreso tra il mercoledì e il successivo martedì immediatamente precedenti la fissazione del coefficiente monetario.
2. Il coefficiente di cui al paragrafo 1 è fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione e, successivamente, il primo lunedì dei mesi di novembre, gennaio, marzo, maggio e luglio.
Storico versioni
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