Art. 2

In vigore dal 30 lug 1985
1. Per ogni partita, al momento dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, le autorità doganali confrontano il prezzo all'importazione con il prezzo minimo all'importazione. 2. Il prezzo all'importazione deve essere indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, che deve essere corredata di tutti i documenti necessari per verificare tale prezzo. 3. Le autorità competenti prendono i provvedimenti necessari per determinare il prezzo all'importazione, riferendosi in particolare al prezzo di rivendita praticato all'importatore: a) se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel paese di origine dei prodotti, b) se le suddette autorità non sono persuase che il prezzo indicato nella dichiarazione corrisponda al prezzo all'importazione effettivo, o c) se il pagamento non è stato effettuato entro il termine di cui all', paragrafo 4.
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