Art. 3

In vigore dal 30 lug 1985
Per la campagna di commercializzazione 1985/1986, l'importo della maggiorazione del prezzo minimo delle uve non trasformate, prevista per il primo giorno di ciascun mese del periodo dal 1o novembre al 1o agosto, è fissato a 1,557 ECU/100 kg netti di uva sultanina di categoria 4. Per le altre categorie di uva sultanina e per le uve secche di Corinto l'importo è moltiplicato per il coefficiente applicabile al prezzo minimo che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2347/84. Inoltre, l'importo applicabile alle uve secche di Corinto è moltiplicato per il coefficiente di 0,97.
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