Art. 2

Per quanto riguarda le uve secche di Corinto:

In vigore dal 30 lug 1985
a) il prezzo minimo fissato in allegato è moltiplicato per il coefficiente di 0,97 e i coefficienti che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2347/84 della Commissione (5), e b) l'aiuto alla produzione fissato nell'allegato è diminuito di 4,70 ECU/100 kg netti.
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