Art. 1
Per la campagna di commercializzazione 1985/86:
In vigore dal 30 lug 1985
a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 516/77 da pagare ai produttori per l'uva sultanina di categoria 4 non trasformata, e
b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 3 quater dello stesso regolamento per l'uva sultanina di categoria 4
sono fissati in allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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