Art. 1

Per la campagna di commercializzazione 1985/86:

In vigore dal 30 lug 1985
a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 516/77 da pagare ai produttori per l'uva sultanina di categoria 4 non trasformata, e b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 3 quater dello stesso regolamento per l'uva sultanina di categoria 4 sono fissati in allegato.
Storico versioni

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