Art. 4
In vigore dal 23 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. POOS
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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