Art. 4

In vigore dal 23 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1985. Per il Consiglio Il Presidente J. POOS (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11. (3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62. (4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
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