Art. 1
In vigore dal 23 lug 1985
1. Il prezzo minimo all'importazione per le uve secche è fissato prima dell'inizio della campagna. Si può procedere ad un adeguamento del prezzo minimo espresso in moneta nazionale, applicando un coefficiente monetario, per evitare distorsioni negli scambi tra gli stati membri.
2. Un prezzo minimo all'importazione deve essere fissato per le uve secche di Corinto e per le altre uve secche.
3. Per ciascuno dei due gruppi di prodotti di cui al paragrafo 2, il prezzo minimo all'importazione può essere fissato per i prodotti presentati in imballaggio immediato di peso netto da determinare e per i prodotti presentati in imballaggio immediato di peso netto superiore a tale peso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2089:oj#art-1