Art. 2

In vigore dal 23 lug 1985
1. La tassa di compensazione è fissata tenendo conto di una scala di prezzi all'importazione. La differenza tra il prezzo minimo all'importazione e ciascuno scalino della scale è pari: - all'1 % del prezzo minimo per il primo scalino, - al 3 %, 6 % e 9 % , rispettivamente, del prezzo minimo per il secondo, terzo e quarto scalino, Il quinto scalino della scala copre tutti i casi in cui il prezzo all'importazione è inferiore a quello applicato per il quarto scalino. 2. L'importo massimo della tassa di compensazione da fissare non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo ed un importo determinato sulla base del prezzo più favorevole applicato sul mercato mondiale, per quantitativi rilevanti, dai paesi terzi più rappresentativi.
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