Art. 2
In vigore dal 16 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. FISCHBACH
(1) GU n. C 149 del 19. 6. 1985, pag. 6.
(2) Parere reso il 12 luglio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 111 del 23. 4. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 293 del 25. 10. 1983, pag. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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