Art. 1

In vigore dal 16 lug 1985
Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1054/81 è sostituito dal testo seguente: « - per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), fino al 31 dicembre 1986 ».
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