Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1984. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH (1) GU n. C 149 del 19. 6. 1985, pag. 6. (2) Parere reso il 12 luglio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 111 del 23. 4. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 293 del 25. 10. 1983, pag. 3.
Storico versioni

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