Art. 5
In vigore dal 8 lug 1985
1. Con effetto al 1o maggio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue:
Grecia 122,2
Portogallo 103,2
Iugoslavia 183,6
Israele 373,2
Turchia 112,7
Egitto 263,6
2. Con effetto al 16 maggio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue:
Italia (tranne Varese) 104,5
Varese 107,7
Cile 249,5
3. Con effetto al 1o luglio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati rimangono fissati come segue:
Grecia 100,0
Italia (tranne Varese) 96,1
Varese 99,0
Portogallo 74,3
Iugoslavia 100,7
Turchia 89,9
Cile 146,7
Egitto 263,7
Israele 191,6
4. Con effetto al 1o maggio 1983 il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per il titolare di una pensione che giustifichi di avere la propria residenza nel paese sotto indicato è fissato come segue:
Grecia 122,2 5. Con effetto al 16 maggio 1983 il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per il titolare di una pensione che giustifichi di avere la propria residenza nel paese sotto indicato è fissato come segue:
Italia 104,5
6. Con effetto al 1o luglio 1983 i coefficienti correttori applicabili alla pensione sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto.
Storico versioni
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