Art. 3

In vigore dal 8 lug 1985
Con effetto al 1o luglio 1983, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a: - 2 459 FB al mese, per i funzionari di grado C4 o C5, - 3 769 FB al mese, per i funzionari di gradi C1, C2 o C3.
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