Art. 4
In vigore dal 8 lug 1985
1. Le pensioni maturate alla data del 1o luglio 1983 sono calcolate, a decorrere da tale data, per i funzionari e per gli agenti temporanei, esclusi gli agenti temporanei di cui all', lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili, di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall', lettera a), del presente regolamento.
2. Le pensioni maturate alla data del 1o luglio 1983 sono calcolate, a decorrere da tale data, per gli agenti temporanei di cui all', lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 20 di detto regime, come modificata dall', lettera a), del presente regolamento.
Storico versioni
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