Art. 3
In vigore dal 8 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. SANTER
(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 154 del 10. 6. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.
(4) GU n. L 51 del 21. 2. 1985, pag. 6.
(5) Cifra provvisoria.
(1) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.
Storico versioni
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