Art. 3

In vigore dal 8 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985. Per il Consiglio Il Presidente J. SANTER (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 154 del 10. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6. (4) GU n. L 51 del 21. 2. 1985, pag. 6. (5) Cifra provvisoria. (1) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.
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