Art. 2
In vigore dal 8 lug 1985
Con effetto al 1o gennaio 1985, i coefficienti correttori applicabili alla pensione e alle indennità delle persone di cui all' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 (1) sono fissati come segue:
Francia 144,0
Italia 147,6
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