Art. 1
In vigore dal 8 lug 1985
1. Con effetto al 1o novembre 1984, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue:
Brasile 109,4 (5)
Cile 179,7
Israele 416,8
Turchia 97,4
Iugoslavia 124,1
2. Con effetto al 16 novembre 1984, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue:
Grecia 102,0
Portogallo 88,8
Venezuela 93,8
Siria 169,1
3. Con effetto al 1o gennaio 1985, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue:
Francia 105,8
Italia (tranne Varese) 102,8
Varese 102,1 (5)
Spagna 105,0
Algeria 158,7 (5)
Marocco 115,7 (5)
Tunisia 124,6
Egitto 326,4 (5)
Giordania 222,2
Libano 165,1
4. I coefficienti correttori applicabili alla pensione sono fissati in conformità all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto.
Storico versioni
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