Art. 2
In vigore dal 8 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. SANTER
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.
(4) GU n. L 327 del 14. 12. 1984, pag. 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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