Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985. Per il Consiglio Il Presidente J. SANTER (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 89 del 29. 3. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99. (4) GU n. L 327 del 14. 12. 1984, pag. 2.
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