Art. 1
In vigore dal 8 lug 1985
All'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, ed all'articolo 30, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 355/79, la data del 30 giugno 1985 è sostituita dalla data del 31 agosto 1987.
Storico versioni
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