Art. 6
In vigore dal 4 giu 1985
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.
Essa informa gli Stati membri, entro il 5 maggio 1986, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo. Articolo 7
1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in virtù dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote ad essi assegnate.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate secondo le modalità di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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