Art. 5

In vigore dal 4 giu 1985
Gi Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1o maggio 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 aprile 1986, ecceda del 20 % il volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o maggio 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate sino al 15 aprile 1986 incluso ed imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi ritrasferiscono alla riserva.
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