Art. 2
In vigore dal 4 giu 1985
1. Una prima parte di 4 750 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra taluni Stati membri; le quote che, fatto salvo l', sono valide dal 1o luglio 1985 al 30 giugno 1986 ammontano ai seguenti quantitativi:
1.2 // // (tonnellate) // Benelux // 1 661 // Danimarca // 900 // Germania // 1 866 // Francia // 100 // Italia // 3 // Regno Unito // 220.
2. La seconda parte, pari a 500 tonnellate, costituisce la riserva.
3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in Grecia o in Irlanda ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile del contingente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1533:oj#art-2