Art. 6

In vigore dal 3 giu 1985
In deroga all', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1092/80, l'organismo d'intervento paga, su richiesta dell'interessato, un anticipo d'importo pari all'80 % dell'aiuto, quando l'immagazzinamento è effettuato in conformità del contratto di ammasso.
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