Art. 1

In vigore dal 3 giu 1985
1. Dal 4 al 21 giugno 1985 possono essere presentate all'organismo d'intervento belga, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1092/80 e del presente regolamento, domande di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine. Possono beneficiare di tali aiuti unicamente i prodotti ottenuti da suini allevati e macellati nella zona d'infezione. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi figurano nell'allegato. 2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti è ritoccato in conformità. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 7 e 8.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:1477:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo