Art. 1
In vigore dal 3 giu 1985
1. Dal 4 al 21 giugno 1985 possono essere presentate all'organismo d'intervento belga, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1092/80 e del presente regolamento, domande di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.
Possono beneficiare di tali aiuti unicamente i prodotti ottenuti da suini allevati e macellati nella zona d'infezione. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi figurano nell'allegato.
2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti è ritoccato in conformità. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 7 e 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1477:oj#art-1