Art. 7

In vigore dal 3 giu 1985
1. Se, in seguito a decisione delle autorità sanitarie nazionali, le carni non possono essere immesse al consumo se non dopo aver subito un trattamento termico tale da impedire il propagarsi ulteriore dell'epizoozia oppure debbono essere distrutte a causa di tale rischio, l'organismo d'intervento belga, su richiesta dell'interessato, acquista i prodotti offertigli. In tal caso, il prezzo d'acquisto delle carcasse è pari al prezzo del mercato belga constatato per la classe II, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2760/75 e (CEE) n. 43/81 del Consiglio, nel corso della settimana di conclusione del contratto, maggiorato del 10 %. Per gli altri tagli il prezzo d'acquisto viene fissato in base al prezzo della carcassa avvalendosi dei coefficienti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2759/75, eccezione fatta per le pancette senza cotenna e per i tagli corrispondenti a « middles » [sottovoce ex 02.01 A III a) 6 della tariffa doganale comune] il cui coefficiente di derivazione è fissato a 1,12. Il prezzo d'acquisto è però diminuito di un importo pari al 30 % dell'aiuto definitivo erogato all'ammassatore. 2. In caso d'acquisto, il contratto di ammasso si conclude il giorno precedente a quello dell'acquisto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:1477:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo