Art. 4
In vigore dal 28 mag 1985
Nell'allegato, parte II, del regolamento (CEE) n. 1687/76 « Prodotti destinati all'utilizzazione e/o alla destinazione diversa da quella indicata sub I », sono aggiunti il seguente punto 20 e la relativa nota:
« 20. Regolamento (CEE) n. 1387/85 della Commissione, del 28 maggio 1985, relativo alla vendita sul mercato interno di 40 000 t di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento tedesco (20).
All'atto della spedizione del frumento tenero destinato alla trasformazione:
- casella 104:
destinato alla trasformazione ( del regolamento (CEE) n. 1387/85),
- casella 106:
data di ritiro del frumento tenero dalle scorte d'intervento.
(20) GU n. L 140 del 29. 5. 1985, pag. 5 ».
Storico versioni
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