Art. 2

In vigore dal 28 mag 1985
Deve essere fornita, mediante il controllo di cui all' del regolamento (CEE) n. 1687/76, la garanzia che tutti i quantitativi venduti saranno utilizzati esclusivamente in conformità delle disposizioni dell'arti- colo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:1387:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo