Art. 3
In vigore dal 28 mag 1985
L'organismo d'intervento tedesco, all'atto della fissazione delle clausole e condizioni di vendita complementari, compatibili con le disposizioni del presente regolamento, può imporre, in particolare, un termine per l'utilizzazione del frumento tenero aggiudicato in conformità delle disposizioni dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1387:oj#art-3