Art. 3

In vigore dal 24 mag 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 90 dell'1o. 4. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 134 del 15. 5. 1982, pag. 22. (4) GU n. L 58 del 26. 2. 1985, pag. 5. (5) GU n. L 138 del 27. 5. 1985, pag. 2. (6) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35. (7) GU n. L 108 del 20. 4. 1985, pag. 7. (8) GU n. L 209 del 4. 8. 1984, pag. 8. (9) GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 13. (10) GU n. L 279 del 23. 10. 1984, pag. 4. (11) GU n. L 319 dell'8. 12. 1984, pag. 9.
Storico versioni

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