Art. 3
In vigore dal 24 mag 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 90 dell'1o. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 134 del 15. 5. 1982, pag. 22.
(4) GU n. L 58 del 26. 2. 1985, pag. 5.
(5) GU n. L 138 del 27. 5. 1985, pag. 2.
(6) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35.
(7) GU n. L 108 del 20. 4. 1985, pag. 7.
(8) GU n. L 209 del 4. 8. 1984, pag. 8.
(9) GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 13.
(10) GU n. L 279 del 23. 10. 1984, pag. 4.
(11) GU n. L 319 dell'8. 12. 1984, pag. 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1367:oj#art-3