Art. 2

In vigore dal 24 mag 1985
Per il burro venduto conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2268/84, (CEE) n. 2278/84 e (CEE) n. 2956/84 e oggetto di contratti di vendita stipulati anteriormente al 27 maggio 1985 gli importi compensativi monetari applicabili alla Francia il 26 maggio 1985 restano in vigore per i quantitativi spediti da tale Stato membro in un altro Stato membro a partire dal 27 maggio 1985.
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