Art. 1
In vigore dal 24 mag 1985
Agli importi compensativi monetari fissati in anticipo anteriormente al 16 maggio 1985 per il burro d'intervento venduto prima di tale data conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2268/84, del regolamento (CEE) n. 2278/84 e del regolamento (CEE) n. 2956/84 ed esportato sotto forma di burro o di altri prodotti della voce 04.03 della tariffa doganale comune a decorrere dal 27 maggio 1985 non si applicano i coefficienti che figurano nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1343/85 per la Francia.
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