Art. 6

In vigore dal 13 mag 1985
La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli e informa ciascuno di essi, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva. Essa informa gli Stati membri entro il 20 novembre 1985 dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo. Articolo 7 1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente tariffario comunitario. 2. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per garantirsi che i prodotti di cui all', paragrafo 1, ammessi al beneficio del contingente tariffario comunitario siano realmente destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di pneumatici. Il controllo dell'utilizzazione per la destinazione particolare prescritta si effettua applicando le disposizioni comunitarie al riguardo. 3. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate. 4. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro aliquote delle importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica. 5. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 4.
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