Art. 1
In vigore dal 13 mag 1985
1. Dal 1o luglio al 31 dicembre 1985, il dazio della tariffa doganale comune per i filati di poli (p-fenilentereftalammide) destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di pneumatici o di prodotti utilizzati nella fabbricazione di pneumatici, della sottovoce ex 51.01 A, è sospeso al livello del 2 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 600 tonnellate.
2. Nei limiti di detto contingente tariffario, la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979.
Storico versioni
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