Art. 3
In vigore dal 13 mag 1985
1. Se l'aliquota iniziale di uno degli Stati membri menzionati all' - quale è fissata al paragrafo 1 dello stesso articolo - ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva - qualora sia stato applicato l' - è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale.
3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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