Art. 4
In vigore dal 27 mar 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
F. M. PANDOLFI
(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 29.
(3) Parere reso il 14 marzo 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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