Art. 3
In vigore dal 27 mar 1985
Per il periodo dal 1o al 14 aprile 1985 le percentuali da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto complementare di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono:
- 100 % per i prodotti di cui all', lettera b), primo trattino, e lettera c) del regolamento (CEE) n. 1117/78;
- 50 % per i prodotti di cui all', lettera b), secondo trattino, del medesimo regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1985:823:oj#art-3