Art. 2
In vigore dal 27 mar 1985
Per il periodo dal 1o al 14 aprile 1985, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all', lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato a 177,15 ECU per tonnellata.
Tale prezzo si riferisce a un prodotto:
- avente un tenore d'umidità dell'11 %,
- avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %.
Storico versioni
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