Art. 2

In vigore dal 21 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1. (3) GU n. L 253 del 21. 9. 1984, pag. 31. (4) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15. (5) GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 20.
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