Art. 2
In vigore dal 21 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 253 del 21. 9. 1984, pag. 31.
(4) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.
(5) GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 20.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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