Art. 1

All'articolo 1, lettera a), del paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2677/84 è aggiunto il comma seguente:

In vigore dal 21 feb 1985
« tuttavia, in deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1569/77, il prezzo da pagare per i quantitativi consegnati in data successiva al 31 dicembre 1984 equivale al prezzo d'intervento valido il 31 dicembre 1984, aumentato di una maggiorazione mensile per una consegna effettuata nel gennaio 1985 e di due maggiorazioni mensili per una consegna effettuata nel febbraio 1985 o più tardi; tali maggiorazioni mensili sono convertite in moneta nazionale per mezzo del tasso rappresentativo valido a decorrere dal 1o gennaio 1985; ».
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