Art. 6
In vigore dal 19 feb 1985
1. Salvo per le azioni d'urgenza o quando i prodotti devono essere acquistati in un paese in via di sviluppo data la loro indisponibilità sul mercato comunitario, si procede ad un bando di gara comunitario:
- per la mobilitazione del prodotto sul mercato comunitario e, se del caso, per il suo acquisto e la sua fabbricazione su detto mercato;
- per il trasporto e la consegna del prodotto al di là della sua mobilitazione.
Tuttavia, se un'azione di aiuto alimentare riguarda unicamente importi relativamente limitati, si può altresì applicare il paragrafo 2.
2. Per le azioni d'urgenza o se i prodotti devono essere acquistati in un paese in via di sviluppo data la loro indisponibilità sul mercato comunitario, la Commissione può concludere i necessari contratti a trattativa privata o incaricare gli Stati membri e, se del caso, un mandatario di concludere detti contratti alle condizioni da essa stabilite.
Storico versioni
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