Art. 10
In vigore dal 19 feb 1985
Il Parlamento europeo è informato della gestione dell'aiuto alimentare mediante la comunicazione, sin dalla loro adozione, delle decisioni di cui agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:457:oj#art-10