Art. 1

In vigore dal 19 feb 1985
1. I quantitativi di prodotti destinati ad essere messi nel 1985 a disposizione di taluni paesi in via di sviluppo e di taluni organismi nell'ambito dell'aiuto alimentare sono precisati nell'allegato I. I prodotti menzionati nel quarto, quinto e sesto trattino dell'allegato I sono messi a disposizione di determinati paesi in via di sviluppo e di determinati organismi in virtù di impegni internazionali o sotto forma di azioni specifiche o di azioni d'urgenza decise dalla Commissione conformemente agli o 6, a seconda dei casi, del regolamento (CEE) n. 3331/82. 2. I prodotti presi in considerazione per le azioni di aiuto alimentare alle condizioni previste dal paragrafo 1 sono precisati nell'allegato II.
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