Art. 5
In vigore dal 18 feb 1985
1. Con effetto al 1o maggio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue:
Grecia 122,0
Portogallo 103,1
Iugoslavia 183,4
Israele 372,9
Turchia 112,6
Egitto 263,3
2. Con effetto al 16 maggio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue:
Italia (tranne Varese) 104,4
Varese 107,6
Cile 249,2
3. Con effetto al 1o luglio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati rimangono fissati come segue:
Grecia 100,0
Italia (tranne Varese) 96,1
Varese 99,0
Portogallo 74,3
Iugoslavia 100,7
Turchia 89,9
Cile 146,7
Egitto 263,7
Israele 191,6
Storico versioni
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