Art. 3
In vigore dal 18 feb 1985
Con effetto al 1o luglio 1983, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a:
- 2 457 FB al mese, per i funzionari di grado C4 o C5,
- 3 766 FB al mese, per i funzionari di gradi C 1, C 2 o C 3.
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