Art. 9
In vigore dal 18 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. ANDREOTTI
(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 361 del 24. 12. 1983, pag. 1.
(3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.
(4) GU n. L 165 del 23. 6. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 1.
(1) GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.
(3) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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