Art. 9

In vigore dal 18 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1985. Per il Consiglio Il Presidente G. ANDREOTTI (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 361 del 24. 12. 1983, pag. 1. (3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6. (4) GU n. L 165 del 23. 6. 1984, pag. 1. (5) GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 1. (1) GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1. (2) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. (3) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 8.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:419:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo