Art. 3
In vigore dal 12 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.
(3) GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 4.
(5) GU n. L 240 del 24. 8. 1981, pag. 1.
(6) GU n. L 330 del 26. 11. 1983, pag. 18.
(7) GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 23.
(8) GU n. L 129 del 15. 5. 1984, pag. 13.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:362:oj#art-3