Art. 3

In vigore dal 12 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11. (3) GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 4. (5) GU n. L 240 del 24. 8. 1981, pag. 1. (6) GU n. L 330 del 26. 11. 1983, pag. 18. (7) GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 23. (8) GU n. L 129 del 15. 5. 1984, pag. 13.
Storico versioni

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