Art. 2

Per le uve secche del raccolto 1982:

In vigore dal 12 feb 1985
- a decorrere dal 1o marzo 1985, l'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2194/81 è fissato, per ciascuna settimana di ammasso, a 0,052 ECU/100 kg di uva sultanina di categoria 4; - la compensazione finanziaria da versare in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2425/81 e dell' del regolamento (CEE) n. 1325/84 è diminuita dell'importo della compensazione finanziaria provvisoria corrisposta a norma del presente regolamento.
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