Art. 1

In vigore dal 12 feb 1985
1. Per il quantitativo di uve secche del raccolto 1982, all'ammasso alla data del 31 luglio 1984, è versata una compensazione finanziaria provvisoria pari a 127 ECU/100 kg netti. La compensazione finanziaria provvisoria non è tuttavia pagata per il quantitativo venduto e preso in consegna dall'acquirente dopo l'inventario effettuato in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2097/84. 2. Per ciascuna categoria di uve secche, l'importo di cui al paragrafo 1 è ponderato utilizzando il coefficiente applicabile al prezzo minimo dovuto al produttore. 3. La compensazione finanziaria provvisoria è versata su presentazione di una domanda allegata alla domanda di aiuto all'ammasso relativa al periodo che si conclude alla fine del mese di febbraio 1985.
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